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Condizioni di vendita e prenotazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice delTurismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contrattodi viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) esue successive modificazioni.

2.REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzionedelle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, commaVI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare aterzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anchetramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare talecombinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurarepacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale siimpegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti“tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata,di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delleesigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità dicui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuoricatalogo sono:

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;

- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;

- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);

- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento dellaconclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermoquanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” previstadal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilatoin ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni s’intendeperfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativaconferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore forniràprima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art.

32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come

rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare periscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto dellaprenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essereeffettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui

sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenziaintermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo oprogramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogosuccessivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto inconseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarconei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione delprogramma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla datariportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchettoturistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più

elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitarealternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turisticosostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando

l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nelProgramma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gliannullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dipartecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio diquanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto dellarestituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitoresecondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai

fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista haalternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di

prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevutol’avviso di aumento o di modifica.

In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intendeaccettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, onel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentementedal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misuraindicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo dicoperture assicurative già richieste al momento della conclusioneNel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzionialternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valoreinferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcunasoluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati egiustificati motivi, l’organizzatore fornirà senzasupplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo dipartenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lorimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzionee le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisitirelativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nellamisura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriorimodalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite periscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighisanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioniattraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti inItalia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, averificarne l’aggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)

adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e

l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi

toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente

richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,

l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informativeindicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti,alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere ditutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighisopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti idocumenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo neiconfronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizioarrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto dellaprenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità delviaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioniparticolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativiservizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativosoltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. Inassenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cuiil servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizionedella struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte delturista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazionicontrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, ameno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte daquest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forzamaggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,ragionevolmente prevedere o risolvere.L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun casodelle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioninascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti inmateria, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto iviprevisto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni cheformano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale conesclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti CondizioniGenerali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di unterzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchettomediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale ol’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazionepresso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivantidall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Saràaltresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi

fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delleCompagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sitoo in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà latipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguentiesigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesiextracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità diintervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/07/99, n. 349 e leistanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario

concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso ilpagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata alFondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunquealtro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23;artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione)

nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditoreche si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modoessere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologiadelle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

SCHEDA TECNICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGAMENTI (art.7)

Le prenotazioni vanno accompagnate dalla quota “individuale gestione pratica” (non rimborsabile) unitamente al 25%delle quote di partecipazione. Il saldo va versato non oltre i 30 giorni che precedono la data di partenza. Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni che precedono la data di partenza dovranno essere saldate dietro versamentodell’intero ammontare della quota di partecipazione, unitamente alla quota “individuale gestione pratica”, al momento stesso della prenotazione.

PREZZO (art. 8)

I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo o nelle successive variazioni del listino prezzi,sono sempre espressi in euro. Voli di linea: in caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include gli adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude la applicabilità dieventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione del biglietto stesso. In caso di emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione del contratto di viaggio il prezzo del biglietto sarà oggetto agli adeguamenti fuel/cambio operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultantedall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla compagnia e comunicato dall’organizzatore presso l’agenzia di viaggio scelta dal consumatore. In caso di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10%il consumatore avrà diritto a recedere dal contratto senza pagamento di penali. Spese amministrative direvisione/variazione pratica per adeguamento: fino a un massimo di 40 € per pratica.

RECESSO DEL TURISTA (art.10)

Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento:

10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza;

30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni lavorativi prima della partenza;

50% della quota di partecipazione da 39 a 26 giorni lavorativi prima della partenza;

75% della quota di partecipazione da 25 a 15 giorni lavorativi prima della partenza;

100% della quota di partecipazione dopo da 14 giorni prima della partenza.

 Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree e dinavigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 10 dellascheda tecnica. Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche quelle applicate dal vettore aereo. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

POLIZZA VIAGGIATORI

Il turista ha la possibilità di stipulare al momento della prenotazione una polizza assicurativa globale per il viaggio eper il pagamento delle eventuali penali di annullamento previste in caso di recesso.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Le escursioni disponibili nelle località di destinazione e descritte nel presente catalogo possono subire modifichesostanziali a discrezione degli organizzatori locali e comunque, qualora acquistate dai viaggiatori nel corso delsoggiorno, non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto. Gli assistenti che troverete in loco provvederannoad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che intenderete eseguire ma in nessun caso l’Agenzia potrà essere chiamata a rispondere per l’esecuzione di servizi o escursioni che non siano dalla stessa organizzate ovendute. Pertanto, in caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventualireclami o richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore. Vi suggeriamo diorientare la vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; glioperatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il rischio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varianatura è estremamente elevato.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 38/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sonocommessi all’estero.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati personali – il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs. n.196/03 contattando Vacanze Azzurra srls C.so della Repubblica 454 Cap 00049 Velletri, titolare del trattamento. Identificazione dei vettori. Il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente nel rispetto del Regolamento 2111/2005.


 Organizzazione Tecnica: Vacanze Azzurra srls Tel. 069641307 P.IVA 16370421006